Ultima modifica: 20 Aprile 2021

Mobilità

 

 

 

 

La mobilità è la possibilità di richiedere diverse tipologie di trasferimento o passaggio. Nello specifico si parla di:

  • Mobilità professionale nel caso in cui si richieda  un passaggio di ruolo o di cattedra;
  • Mobilità territoriale nel caso in cui si richieda il trasferimento in un’altra scuola della medesima provincia o di altra provincia,

Si tratta di operazioni che si svolgono con cadenza annuale in base a quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglato dal Ministero e dai sindacati scolastici.

Tutte le disposizioni relative alla mobilità si applicano ai docenti della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, al personale educativo e al personale ATA, titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il personale interessato può presentare, anche contemporaneamente, domanda di mobilità territoriale e domanda di mobilità professionale.

Per la mobilità professionale, che ricordiamo si suddivide in passaggio di ruolo e passaggio di cattedra, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

  • possesso della specifica abilitazione;
  • superamento dell’anno di prova.

Per la mobilità territoriale non esistono requisiti specifici poiché si terrà conto dei posti disponibili e vacanti in organico di diritto e del punteggio ottenuto dopo aver presentato domanda.

 

La mobilità di fatto viene disposta per un anno scolastico consentendo al docente di lavorare in una scuola diversa da quella di titolarità, senza in questo modo modificare la scuola in cui risulta titolare.

Comprende due distinti movimenti, l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria, che richiedono requisiti diversi, in presenza dei quali il docente può presentare ambedue le domande

L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale esclusivamente volontario e può essere disposto soltanto in presenza di cattedra o posto disponibile in una delle scuole richieste.

L’utilizzazione è un movimento annuale che può essere disposto sia a domanda che d’ufficio.

Il docente che ha una sede di titolarità potrà essere utilizzato solo a domanda e se non ci saranno disponibilità nelle scuole richieste non otterrà l’utilizzazione e lavorerà nella scuola di titolarità.

Il docente soprannumerario o in esubero provinciale che non ha ottenuto una scuola di titolarità in fase di mobilità, non avendo una sede su cui prestare servizio dovrà essere obbligatoriamente utilizzato, a domanda, se potrà essere soddisfatto in una delle preferenze espresse, oppure d’ufficio in una sede disponibile non richiesta nella domanda.