Ultima modifica: 28 Settembre 2023

Riconoscimento titoli di studio esteri

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per l’esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o il proseguimento degli studi.

Equipollenza

Che cos’è

L’equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano

Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo un titolo di studio finale conseguito all’estero al termine di un percorso scolastico; non può essere richiesta l’equipollenza per i titoli riguardanti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste una normativa speciale.

A chi rivolgersi

Titolo di studio

Ufficio competente

Diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria 1°grado (EQF1)

Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale della provincia di residenza

Diploma conclusivo dei corsi di studio di Istruzione secondaria 2°grado (EQF4)

Qualsiasi Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale su territorio nazionale

Titoli accademici (lauree di I e II livello, ovvero diplomi di laurea, laurea, laurea specialistica, laurea magistrale)

Qualsiasi Università italiana nella quale sia presente il percorso di studi corrispondente al titolo di cui si chiede l’equipollenza. Dopo la presentazione della domanda corredata della documentazione necessaria, si potrà ottenere direttamente l’equipollenza al titolo italiano, oppure potrà essere necessario integrare i crediti o gli esami mancanti.
Per approfondimenti:
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx

Chi può fare domanda

Per i titoli di studio rilasciati dalle scuole (non universitari):

  • I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea
  • I cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo
  • I cittadini della Confederazione Elvetica (Svizzera)
  • I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria i titolari di status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria 
  • I cittadini italiani per matrimonio e per naturalizzazione
  • I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti che abbiano conseguito il titolo di studio in una scuola straniera in Italia
  • I cittadini italiani profughi e i loro familiari a carico

L’equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18° anno d’età

Come fare

Per ottenere l’equipollenza occorre presentare la domanda compilando il modello disponibile in allegato (Domanda Equipollenza con informativa)

Documenti da allegare alla domanda

  1. titolo di studio rilasciato dalla scuola estera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza;
  2. dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza, indicante la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta, con l’indicazione del gestore), il valore (durata, ordine e grado degli studi cui il titolo si riferisce), e la validità ai fini del proseguimento degli studi e dell’assunzione a posti di lavoro nel paese in cui è stato conseguito;
  3. eventuale documentazione idonea ad attestare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell’esenzione dalla prova integrativa di italiano:
  • attestato di frequenza di corsi di lingua italiana
  • attestazione della lingua italiana tra le materie del curricolo scolastico

Per i titoli di istruzione secondaria di 2º grado occorre anche presentare:

  1. programmi delle materie oggetto del corso di studi, rilasciati dalla scuola frequentata, dalle competenti autorità straniere, o desunti dalle pubblicazioni ufficiali dello stato estero o dell’autorità diplomatica, accompagnati dalla traduzione in lingua italiana con le stesse modalità indicate al punto 1);
  2. curriculum degli studi seguiti, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate. Il curriculum, redatto e firmato dall’interessato, dovrà indicare l’esito degli esami finali e le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo del quale si chiede l’equipollenza;
  3. dichiarazione dell’autorità diplomatica o consolare italiana comprovante che trattasi di studi finalizzati al conseguimento del titolo di cui si chiede l’equipollenza e dal quale risulti il sistema di valutazione (decimi, centesimi, ecc.) e il voto minimo e massimo attribuibili e ogni altro elemento utile ai fini dell’attribuzione del voto nella dichiarazione di equipollenza.
  4. ogni altro documento o titolo, con le stesse modalità indicate al punto 1), che il richiedente ritenga utile produrre  nel proprio interesse.

Tutti i documenti possono essere presentati in originale o in copia autenticata.

Dei documenti allegati deve essere compilato un elenco in duplice copia.

La mancanza o la difformità della documentazione potrebbe comportare ritardi nel rilascio della dichiarazione di equipollenza non addebitabili all’ufficio.

Per il rilascio della dichiarazione di equipollenza non sono previste tabelle di corrispondenza tra  i titoli di studio stranieri e quelli italiani. Va esaminata caso per caso l’effettiva corrispondenza – per le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio – tra i programmi di studio svolti all’estero e quelli svolti dalle scuole italiane. Gli interessati, pertanto, possono essere sottoposti a prove integrative per accertare la conoscenza della lingua italiana e la preparazione sulle materie che caratterizzano il corso di studio italiano.

 

Equivalenza

Che cos’è

L’equivalenza del titolo straniero a quello italiano, conseguito all’estero da un cittadino europeo e richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, permette la partecipazione a quello specifico concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano attraverso la procedura dell’equipollenza

A chi rivolgersi

L’Ente responsabile per la valutazione dell’equivalenza del titolo estero ex art. 38 è il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’Organizzazione ed il Lavoro Pubblico – Servizio per le Assunzioni e la Mobilità, che deve acquisire parere favorevole dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione  – D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio VIII. La domanda, compilata secondo il modello predisposto e completa della necessaria documentazione, deve essere inviata  esclusivamente via PEC, entro la data di scadenza del bando di concorso oggetto della richiesta, sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it ) sia al Ministero dell’Istruzione (PEC: dgosv@postacert.istruzione.it )

Per partecipare a procedure di reclutamento indetti da Enti con natura giuridica privatistica (art.12- Legge 29/2006 e art. 48 DPR 394/1999), la valutazione dei titoli di studio esteri ai fini della loro corrispondenza con il titolo italiano viene effettuata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione -D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio VIII , nei casi dei procedimenti non rientranti nelle procedure selettive finalizzate a un impiego nel settore pubblico, ovvero, nei casi in cui sia richiesto il possesso di un titolo di studio per la partecipazione a corsi/concorsi indetti da Enti con natura giuridica privatistica.
Tutti i cittadini italiani, comunitari e non-UE possono presentare la domanda, compilata secondo il modello predisposto e completa della necessaria documentazione, esclusivamente via PEC, all’indirizzo: dgosv@postacert.istruzione.it

Come fare

  • presentare all’amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso, citando il titolo straniero nella lingua originale, e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell’art. 38 del Dlgs. 165/2001 (ammissione sotto condizione);
  • inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Istruzione e del Merito la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all’estero, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs 165/2001, compilando uno degli appositi modelli predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, disponibili tra gli allegati della presente pagina, dove sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda.
    La domanda deve essere inviata  esclusivamente via PEC entro la data di scadenza del bando di concorso oggetto della richiesta, sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it ), sia al Ministero dell’Istruzione e del Merito (PEC: dgosv@postacert.istruzione.it ) Nel caso di procedure di reclutamento indette da enti con natura giuridica privatistica, occorre presentare richiesta di equivalenza tramite l’apposito modulo esclusivamente via PEC, all’indirizzo: dgosv@postacert.istruzione.it
  • Si precisa che all’interessato  verrà rilasciata un’equivalenza (vale a dire una dichiarazione di corrispondenza) del titolo straniero a quello italiano relativo ai diplomi di istruzione secondaria di I e II grado, che sarà valida solamente per il corso o concorso citato nel modello di domanda


Altri riferimenti:

Docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e Non UE)

Equivalenza dei titoli ai fini professionali

(dal sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito)